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  • Violenza maschile e femminicidio
    Vittoria Tola - Giovanna Crivelli (a cura di)

    M@gm@ vol.12 n.1 Gennaio-Aprile 2014

    CHE GENERE DI DIRITTO?



    Delia La Rocca

    delialarocca@libero.it
    Professore ordinario di diritto privato presso l’Università degli Studi di Catania. Autrice di saggi, interventi e monografie in materia di diritti civili e sociali, pari opportunità e normativa antidiscriminatoria. E’ stata, tra l’altro, Capo Gabinetto del Ministro per le pari opportunità; Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri; Componente del Tavolo tecnico-scientifico su “Diritti umani: genere, differenze e discriminazioni” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Coordinatrice del Comitato tecnico per il mainstreaming di genere della Giunta Regionale Campania.



    L'aria del presente (Maria Luisa Ricciuti) - Associazione "Movimento Artisti Arte per"

    1. Linguaggio di genere e retorica dell’emergenza

    Alla vigilia di ferragosto il Governo, incalzato da una campagna mediatica di sicuro successo, ha emanato il Decreto legge  14 agosto 2013, n. 93, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», ormai noto come decreto sul «femminicidio».

    Come si evince già dal titolo il decreto contiene una serie di misure urgenti del tutto disomogenee tra loro: la violenza sulle donne viene considerata un’emergenza al pari ed insieme a quella del potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art.11) o delle gestioni commissariali delle province (art.12).

    Di per sé la scelta di questa commistione impropria non dovrebbe turbare più di tanto. In fondo si tratta solo dell’ennesimo caso di una prassi tanto stigmatizzata quanto consolidata: quella di affrontare le questioni ‘difficili’ inserendole all’interno di leggi omnibus; di forzare il nostro sistema giuridico attraverso provvedimenti di ‘emergenza’ quando ci si trova dinanzi a  problematiche sociali od economiche che si teme possano restare ‘paralizzate’, se incanalate entro le ordinarie corsie parlamentari.    

    D’altra parte, se si ritiene davvero che il femminicidio sia diventato una «emergenza», ben venga un provvedimento «urgente».

    Il problema vero, dunque, del decreto di ferragosto non è la scelta della ‘forma’: una legge emanata dal Governo in base ai poteri conferiti dall’art.77 Cost. per i «casi straordinari di necessità e d'urgenza». Il problema – come cercherò di dire meglio – è  lo scarto considerevole tra questa forma e la sostanza (il grado di innovatività e di efficacia delle misure adottate); tra l’invocazione dell’urgenza e l’aleatorietà degli strumenti predisposti per affrontarla.  

    Per comprendere, tuttavia, questo scarto è necessario fare un passo indietro: occorre capire come è avvenuto che la complicata questione della violenza di genere abbia assunto la caratteristica di ‘emergenza’.

    Sono passati diciassette anni dalla conquista della legge sulla violenza sessuale: la legge 15 febbraio 1996, n. 66, «Norme contro la violenza sessuale». In tutti questi anni le analisi e le riflessioni sull’applicazione della legge, sul suo grado di effettività e di idoneità ad aggredire il fenomeno, così come sulle nuove dimensioni e caratteristiche della violenza di genere, sono state prodotte prevalentemente dal mondo dell’associazionismo femminile o da istituzioni pubbliche preposte alle politiche di pari opportunità. Senza mai suscitare grande attenzione e ancor meno destare allarme sociale.

    Nel 2007 vengono finalmente pubblicati i risultati di una corposa indagine condotta dall’ISTAT, sulla base di una convenzione con il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l’ha finanziata con fondi del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza” e delle “Azioni di sistema” del Fondo Sociale Europeo [1]. Un’indagine che ha richiesto anni di preparazione e una dotazione finanziaria ad hoc.

    Un lavoro condotto con rigore, che ha fornito una ricca mole di dati e di valutazioni che, già allora, avrebbe potuto condurre all’avvio di nuove politiche ed interventi per contrastare il fenomeno. Nell’immediato, tuttavia, non sembra che l’indagine abbia suscitato il bisogno di un intervento, né la sensazione che occorresse fare in fretta.

    È solo nell’ultimo anno, in effetti, che la questione della violenza di genere è uscita prepotentemente dal dibattito ristretto tra gli ‘addetti ai lavori’ per approdare alle prime pagine dei quotidiani e alle ‘copertine’ dei telegiornali (oltre che ai tanti blog sul web).

    Diventa, dunque, necessario chiedersi cosa sia successo davvero.

    Sono emersi dati nuovi rispetto alla rilevazione ISTAT 2006? È aumentato il numero delle vittime? È cambiata la qualità della violenza, delle sue vittime, dei suoi autori? Si è modificata nella quotidianità la percezione di pericolo da parte delle donne?  

    A queste domande è difficile dare risposte scientificamente fondate, dal momento che non risultano nuove indagini statistiche validamente confrontabili con quelle pubblicate dall’ISTAT nel 2007.

    Non sono mancati tentativi di quantificazione del fenomeno e, persino, di sensazionalismo numerico. Il carattere talora approssimativo di tali stime, a sua volta, ha suscitato perplessità e reazioni. Tanto che nella babele sui “numeri reali”, finalmente, si è inserito chi ha sostenuto che la questione merita di essere discussa anche a prescindere dai dati statistici: non è la quantità di vittime, ma la loro qualità (aggredite e uccise in quanto donne) che deve creare allarme sociale.

    Resta, dunque, l’effetto sorpresa per la nuova rappresentazione mediatica del fenomeno, per l’imprevista e improvvisa attribuzione della dignità di ‘notizia’ ad episodi di cronaca, tradizionalmente destinati al silenzio o alle pagine locali.    

    Non è detto, insomma, che le ragioni dell’emergenza siano da ricercare necessariamente in una crescita quantitativa del fenomeno. Forse vanno cercate altrove.

    L’ipotesi più verosimile è che vadano individuate nella decisione di ‘rinominare’ la questione. Ciò che, forse, ha contribuito a trasformare un tema ‘marginale’ in vera e propria emergenza sociale e politica è stato l’irruzione sulla scena mediatica della parola «femminicidio».

    «Femminicidio» è una parola aspra e dura. Rinvia ad immagini di stragi dettate dall’odio irragionevole verso chi è “altro”, “diverso” [2].

    Consente di aggredire frontalmente l’ipotesi che la violenza sulle donne, specie quella più diffusa (quella domestica), non sia altro che una manifestazione episodica di patologie individuali. Toglie il velo della ‘neutralità’ della vittima e del suo aggressore, demistifica il loro presunto carattere asessuato: denuncia direttamente i nessi tra aggressione e appartenenza di genere [3].

    È una parola che, in quanto tale, impone l’emergenza: richiama alla memoria storie di altre stragi odiose; insinua la paura che possa rimanerne vittima qualunque donna [4].

    Ma è, anche, una parola che va usata con cautela. Abusarne espone a molti rischi.

    Basti pensare all’afasia che già colpisce i neofiti del tema, alla fine del bombardamento mediatico su casi, veri o presunti, di femminicidio, alle dichiarazioni tranquillizzanti sul carattere al contempo strategico e risolutivo del nuovo decreto.

    Il decreto di ferragosto ha già creato molta delusione tra coloro che da anni si battono per contrastare la violenza di genere [5]. Per capire come andare oltre questo legittimo sentimento di frustrazione è opportuno, preliminarmente, provare a fare i conti con lo «strano incontro» tra linguaggio di genere e retorica dell’emergenza.

    La storia della costruzione di una cultura di genere e di un proprio linguaggio non ha nulla da condividere con l’approccio emergenziale che ormai caratterizza questo nostro travagliato Paese.

    Indubbiamente, in un Paese che sembra capace di affrontare le questioni solo se e quando vengono drammatizzate, impostare la questione di genere come emergenza può servire a ‘farsi sentire’. Ma certamente non assicura che si riesca anche a ‘farsi ascoltare’.

    2. Le parole per dirlo: farsi sentire, farsi ascoltare

    Il linguaggio ha avuto ed ha un rilievo centrale nell’intera storia dei movimenti femministi. La “rottura del silenzio” da parte delle donne costituisce il primo fondamentale passaggio verso il prendere parola sulla scena pubblica.

    Non è un caso, dunque, che le tappe più significative della rivoluzione femminile dei due secoli precedenti siano state segnate da quella letteratura femminile che ha provato ad elaborare un linguaggio di genere: un linguaggio in grado di restituire alle donne la capacità di esprimere e valorizzare la propria differenza.   

    Non so dire se venga ancora letto e da chi il celebre romanzo di Marie Cardinal «Le parole per dirlo». Quel che è certo è che, ancor più dei suoi contenuti, ciò che è rimasto scolpito nell’immaginario delle donne è proprio il titolo di quel romanzo. Un titolo che è diventato slogan, modo di dire, quasi luogo comune.

    Dal romanzo ciascuna poteva trarre un parallelo non troppo velato tra la depressione della protagonista e la crisi di un movimento che aveva raggiunto traguardi straordinari e si volgeva verso la ricerca dei nuovi traguardi. Dopotutto, la soluzione poteva essere la medesima: occorreva, appunto, trovare nuove parole, che consentissero di rielaborare il dilemma della differenza di genere.

    Come ho detto, tuttavia, vi è una differenza profonda tra trovare le parole ‘per farsi sentire’ e cercare le parole ‘per farsi ascoltare’. Vero è che per ottenere l’ascolto bisogna prima captare l’attenzione del nostro interlocutore. Ma per mantenere alta e costante la curva dell’attenzione non bastano le parole ‘ad effetto’.

    È esattamente questo il rischio insito nella parola «femminicidio»: è, forse, la parola giusta per catturare l’attenzione, ma non necessariamente quella migliore per affrontare un tema che pur avendo radici millenarie non è mai uguale a se stesso.  

    La parola «femminicidio» è intrisa di quella stessa immotivata violenza che vuole stigmatizzare e combattere: la rovescia senza mediazioni ulteriori sull’opinione pubblica. Colpisce con estrema durezza uomini e donne, costringendo tutti e tutte ad interrogarsi.            

    Al tempo stesso, proprio perché intrisa di inaudita aggressività semantica, può indurre – dopo la prima ‘scossa’ – ad una istintiva reazione negativa, ad un diffuso desiderio di rimozione: ad un bisogno individuale e collettivo di riconsegnare il tema arduo della violenza di genere al mondo delle patologie marginali, agli esperti della devianza, a coloro che si occupano del fenomeno per passione o per professione.

    Può giustificare quel sentimento di «pacificazione» che sembra essersi diffuso dopo il ‘rito’ di ferragosto: tutti e tutte confortati (o quasi) dalle dichiarazioni governative sulla idoneità delle nuove norme «immediatamente vigenti» a contrastare un fenomeno, che – come lo stesso decreto dichiara – andrebbe approfondito meglio.  

    Ora che si sono spenti i riflettori dei telegiornali per mesi impegnati a mandare in onda ad ogni ora del giorno casi veri o presunti di femminicidio, forse è arrivato il momento di ritrovare le parole per distinguere tra tipologie di violenza: tra violenza su vittime casualmente di genere femminile (ad esempio, aggressioni a scopo di rapina) e violenza di genere vera e propria; tra violenza domestica e violenza esterna; tra violazioni dell’integrità fisica e assassinio; tra violenza sessuale e violenza tout court.

    È arrivato il momento per fermarsi a capire se il fenomeno della violenza sulle donne mantiene ancora le sue radici secolari o se siamo di fronte a qualcosa di nuovo. Se una violenza atavica è destinata a nascondersi anche dietro il nuovo equilibrio tra i generi, e dunque ad esplodere quando meno ce lo aspettiamo. O se stanno emergendo nuove forme di violenza, che trovano origine nello stesso radicale mutamento dei rapporti tra i generi che di fatto si è ormai imposto.

    Senza questo lavoro di approfondimento e di ridefinizione il rischio che si corre è quello di ritrovarci tra qualche tempo ad invocare una nuova “emergenza”.

    Chiunque si sia trovato in questi anni a frequentare i luoghi della politica, si è troppo spesso dovuto rassegnare alla retorica dell’emergenza: l’unica chiave che sembra utile per “portare a casa risultati”.     

    Come ho detto, tuttavia, la domanda da porsi è se la logica dell’emergenza sia quella più idonea a trovare le parole giuste per capire e per dire a che punto siamo con la questione del genere (e non solo con quella della violenza sulle donne).

    3. Il decreto di ferragosto: “fare” presto o “fare” bene?

    Forse definire il decreto legge del 14 agosto come un “rito” può sembrare una provocazione. Ciò che qui mi preme segnalare è che questo decreto interviene su un apparato normativo già piuttosto denso.

    A partire dalla legge sulla violenza sessuale del 1996 si sono susseguiti, nel corso del decennio, altri provvedimenti che hanno tentato, di volta in volta, di aggredire alcuni nodi che non sembravano ben risolti da quella legge. Cito solo i due principali.

    La legge n. 154 del 5 Aprile 2001, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», aveva già introdotto quella che viene presentata come la «novità» del decreto di ferragosto: una misura cautelare che consente l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge violento. Non intendo entrare nel dettaglio tecnico delle innovazioni introdotte. Dico solo che si tratta di uno strumento già presente nell’ordinamento, del quale non sembra che pregi e difetti fossero stati così ben analizzati da indurre ad una modifica ponderata.  

    Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», noto come legge sullo stalking, inaspriva le pene per i reati di violenza sessuale, consentiva il gratuito patrocinio per le vittime di violenza e introduceva una nuova figura di reato: quello di «atti persecutori» (stalking).  

    Anche in quell’occasione il Governo aveva agito ‘in emergenza’, ritenendo che ci fosse l’urgenza di introdurre nuove regole penali attraverso lo strumento del decreto legge.

    Il nuovo decreto, dunque, non si cala in un vuoto normativo da colmare. Aggiunge tasselli ad un sistema che già attribuisce un serio rilievo penalistico alla piaga della violenza di genere, domestica ed extradomestica. Senza rendere evidente, tuttavia, il reale valore aggiunto della ennesima ridefinizione di norme, talora in corso di sperimentazione (è il caso dello stalking). Agisce con una logica incrementale prioritariamente centrata sull’approccio repressivo.

    Non intendo entrare nel merito dei dettagli tecnici, né lanciarmi in improbabili pronostici sull’effettiva capacità dei nuovi ‘perfezionamenti’ di superare gli eventuali difetti delle stesure precedenti.

    Mi preme, piuttosto, concentrare l’attenzione su due elementi significativi del decreto.

    Il primo è la scelta, che ritengo molto saggia, di evitare di tradurre in norma giuridica la formula ‘femminicidio’. Come in ogni traduzione da un linguaggio ad un altro, la valenza semantica di un termine si può smarrire o deteriorare se il traduttore non pone la massima attenzione alle differenze di contesto, non solo linguistico. Femminilizzare un termine (da omicidio a femminicidio) non significa imprimere il punto di vista di genere nell’ordinamento giuridico. Al contrario, può innescare una brusca retromarcia rispetto a quel delicato equilibrio tra eguaglianza e differenza che la legge del 1996 era riuscita a fissare. Ma su questo tornerò dopo.

    Il secondo è la scelta, che invece reputo preoccupante, di rinunciare a rendere più cogente e finanziariamente sostenibile quel ‘libro dei sogni’ che rischia di essere il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», che l’art. 5 del decreto affida al Ministro delegato per le pari opportunità.

    Il decreto individua, correttamente, la vera lacuna del sistema nell’assenza di un approccio programmatico al tema della violenza di genere e nella necessità di andare oltre la risposta penalistica. L’idea di un Piano nazionale antiviolenza risponde alle richieste che il mondo dell’associazionismo delle donne propone da anni. Così come a tali richieste corrisponde la lista delle «finalità» che il decreto assegna a tale Piano e che vale la pena riportare:
    «a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;
    b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
    c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
    d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
    e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
    f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
    g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione,  nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
    h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio».

    Ciascuna delle finalità del Piano, in buona sostanza, costituisce una traduzione rispettosa dell’elaborazione delle donne da anni impegnate sul tema. E sembra dimostrare la consapevolezza da parte del Governo del carattere inadeguato di una risposta esclusivamente repressiva.

    Il problema nasce, però, al comma successivo: «All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

    Una domanda sorge spontanea: come è possibile immaginare che un progetto così ambizioso possa essere affidato alla sola ‘buona volontà’?

    Nemmeno la parola femminicidio, con la sua intrinseca carica emergenziale, ha ottenuto, dunque, il ‘risultato’ che in tante auspicavano: quello di rimuovere l’antica propensione a ritenere che le politiche per le donne si possano avviare e sostenere ‘a costo zero’.

    Non esiste altro campo dell’intervento pubblico nel quale ci si possa consentire il lusso di «potenziare» strutture e misure di sostegno, di promuovere studi ed indagini statistiche,  formazione ed informazione, senza oneri quantificati o quantificabili.  

    Sicché delle due l’una. O il femminicidio costituisce una vera e propria emergenza, che esige azioni concrete e coordinate da parte delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile. E, dunque, un impegno anche finanziario.

    O la violenza di genere è solo una patologia sociale marginale, sulla quale è sufficiente intervenire esponendo il volto duro della repressione penale. Ma per far questo, dopotutto, non sarebbe stato necessario intervenire con tanta ‘urgenza’.

    4. Donne e diritto: l’irrisolto dilemma della differenza di genere

    La delusione per le soluzioni apprestate dal Governo ha sicuramente un valido fondamento. Tuttavia, la domanda che bisognerebbe porsi è se dietro la difficoltà di formulare risposte adeguate al problema della violenza di genere non vi siano questioni di portata più ampia.

    È poco credibile, infatti, che la responsabilità dell’attuale modello di intervento sulla violenza di genere sia tutta ed esclusivamente maschile o attribuibile all’insipienza della classe politica.

    Un modello che privilegia il ricorso alla forza coercitiva dello Stato e dei suoi apparati repressivi e che riduce a timida enunciazione le altre forme di intervento - prive di incisività in quanto instabili e su base volontaria - deve necessariamente trovare le sue radici anche altrove.

    Le trova, in primo luogo, in una debolezza strutturale della pressione organizzata da parte delle stesse donne. Ma, certamente, anche in una crescente difficoltà di rielaborare il rapporto tra ordinamento giuridico e questione di genere.

    Un tema che, dunque, bisognerebbe rimettere al centro della riflessione dei luoghi (più o meno organizzati) delle donne è quello del ruolo del diritto e dei suoi nessi con la differenza di genere.

    Un tema, ovviamente, troppo arduo e complesso per trattarlo in poche battute. Quello che, in questa sede, vale la pena di ricordare è che la storia dei rapporti tra movimenti femminili e ordinamento giuridico è ricca di contraddizioni e non sempre e per forza viziata dalla reciproca incomunicabilità.

    Vi è, in effetti, una parte di questa storia che, forse, è stata archiviata troppo in fretta. Penso al ruolo dei movimenti delle donne italiane nelle conquiste più importanti in materia di diritti civili del secolo scorso: dalla legge sul divorzio alla riforma del diritto di famiglia; dalla legge sull’aborto a quelle sulla parità nei luoghi di lavoro. Penso anche al ruolo determinante delle donne in molte delle più importanti conquiste sociali: dall’universalità del diritto alla salute a quella del diritto all’istruzione.

    Quelle conquiste non sono state regali gentilmente dispensati dalle classi dirigenti del tempo.  Sono state il risultato della straordinaria capacità dei movimenti delle donne di quel tempo di coniugare il principio egualitario con il paradigma della differenza. Battaglie di civiltà che hanno visto le donne come protagoniste, portatrici di un “punto di vista” (quello di genere) in grado di porsi come egemone: condiviso e non minoritario, generale e non meramente rivendicativo.

    Non ricorrevano alla retorica dell’emergenza (sebbene in molti casi ce ne sarebbe stata l’occasione). Proponevano un nuovo modello di convivenza tra i generi che presentava opportunità di crescita e di benessere per tutti/tutte.

    Un esempio emblematico è sicuramente quello della battaglia per la legge sull’aborto (una delle ultime di quella stagione). Quella vicenda è stata contrassegnata dal coraggio di lanciare una grande sfida ad un sistema giuridico che nel campo delle questioni di genere  privilegiava ancora lo schema binario lecito/illecito. Un sistema arretrato, che semplificava i conflitti tra i generi, affidandoli alla sua parte più radicale, il diritto penale. Ma anche un sistema ‘separato’ dal resto dell’ordinamento giuridico, così ricco di strumenti ben più raffinati di mediazione e di composizione degli altri conflitti sociali.  

    La legge sull’aborto è improntata ad una straordinaria saggezza giuridica. Come era già accaduto con la riforma del diritto di famiglia, quella legge sottraeva definitivamente la questione di genere all’approccio autoritario, per praticare la complessità di formule giuridiche già sperimentate in altri ambiti.

    La scelta è stata, infatti, quella di eliminare (o, comunque, comprimere al massimo) la rilevanza penalistica di una decisione già di per sé ‘drammatica’; di rinunciare a declinare tale decisione con la formula del diritto soggettivo (pretesa); di definire, nel contempo, un diritto sociale all’assistenza della donna (in tutte le fasi della sua decisione) da parte delle strutture pubbliche.

     L’aborto, dunque, per un verso, viene collocato in quella sfera dell’agere licere, della libertà individuale, chenegli ordinamenti contemporanei è ben più vasta di quella contrassegnata dal diritto penale: una libertà protetta da un divieto assoluto di ingerenza nella decisione della donna (autodeterminazione). Un divieto  generalizzato: verso lo Stato e verso altri soggetti privati portatori di un interesse per la scelta della donna, incluso il padre del feto.

    Per altro verso, la legge mostra di saper praticare la poliedricità del linguaggio dei diritti e delle libertà: abortire è non è solo una libertà individuale, è anche un’aspettativa giuridicamente protetta di prestazioni da parte dei pubblici poteri.

    Gli ordinamenti giuridici contemporanei fondati sull’eguaglianza e sulla libertà individuale contengono, ovviamente, grandi contraddizioni. Sono portatori di una scommessa estremamente sofisticata. Una scommessa sempre a rischio già anche per gli uomini. Non poteva non esserlo anche per le donne.

    Le diverse teorie femministe del diritto hanno saputo mettere bene in luce i limiti della risposta giuridica al rapporto tra i generi: hanno saputo demistificare la falsa neutralità del moderno diritto eguale, hanno saputo individuare i rischi di ipertrofia degli ordinamenti contemporanei, e soprattutto quelli di ipergiuridificazione delle relazioni interpersonali [6].

    L’individuazione di questi limiti, tuttavia, non giustifica da sola l’arretramento da una ricerca continua di soluzioni nuove. La crisi di elaborazione del rapporto tra donne e diritto non ha le sue radici nelle letture teoriche di questo rapporto. Letture dense e ricche di prospettive.

    Le cause sono certamente altre:

    • una prassi che ha tradotto sbrigativamente la critica verso l’irriducibilità delle relazioni personali entro l’area dei rapporti giuridici in critica verso il diritto tout court;
    • la difficoltà di colmare in un breve arco temporale il millenario gap di elaborazione e di legittimazione delle donne all’interno della cultura giuridica, per secoli luogo esclusivo del potere maschile;
    • l’impazienza per gli esiti di una rivoluzione (quella femminile) che non aveva ancora potuto dispiegare tutti i suoi effetti.

    Tutte le rivoluzioni presentano battute di arresto, fasi di indebolimento della  carica innovativa,  momenti di sconfitta. Qualunque cambiamento radicale deve fare i conti con elementi di vischiosità delle dinamiche preesistenti, così come con le impreviste contraddizioni innescate dalle nuove regole.

    Ciò che conta è saper discernere tra istanze di ricostituzione di vecchi equilibri e nuovi bisogni prodotti dalla riscrittura delle relazioni di potere.

    Trovare soluzioni adeguate alle attuali dimensioni della violenza di genere impone di ricostruire esattamente questo: quanto è rimasto ancora delle vecchie forme di violenza fondate su antiche regole gerarchiche e sull’idea di subordinazione della donna; quanto affiora di nuovo disagio per la sostituzione di schemi atavici con modalità relazionali in via di ridefinizione.     

    Si tratta di non sottovalutare il ruolo delle regole e dei luoghi preposti a farle rispettare (nei nostri sistemi sociali, l’ordinamento giuridico).

    E si tratta, anche, di non sopravvalutarli: di “dare a Cesare quel che è di Cesare”. All’ordinamento giuridico spetta, certamente, il compito di sancire e garantire che il nuovo schema fondato sulla libertà non venga sovvertito. Per farlo serve una strategia alta e composita. E serve un contesto sociale e culturale che non si accontenti delle “grida” di manzoniana memoria.

    Non sottovalutare, non sovrastimare: non significa dire che il diritto è insufficiente o inadeguato.  Il diritto, come ogni altro corpo di regole, ha i limiti che gli vengono posti dalla società che di volta in volta lo produce. Risponde alla domanda di ordine che di volta in volta gli viene posta.

    Tocca alle donne chiarire se al diritto si vuole chiedere solo tutela e repressione. O se si vuole provare ad alzare il tiro e imporre strategie più ambiziose.

    5. Libertà femminile e leggi sulla violenza di genere

    Il rischio maggiore di questa fase di crisi di elaborazione è che, sull’onda emotiva dell’emergenza, si finisca per compromettere quella stessa libertà femminile conquistata con fatica nel secolo scorso. 

    Dal diritto di famiglia alla legge sull’aborto ciò che le donne avevano chiesto ed ottenuto era l’applicazione anche al rapporto tra i generi di un modello giuridico capace di astenersi dall’ingerenza autoritaria e repressiva nei rapporti tra i privati.

    Dietro questa visione del ruolo del diritto vi era, certamente, la convinzione di una forza autonoma delle donne: non più soggetti deboli da proteggere a tutti i costi, ma solo laddove il meccanismo convenzionale/pattizio si altera o si rompe.

    La stessa battaglia per la legge sulla violenza sessuale del 1996 aveva prodotto un compromesso alto ed equilibrato tra principio di eguaglianza e valorizzazione della differenza.

    Vero è che alcune formulazioni di quella legge sono arrivate così tardi da essere percepite come ovvie e scontate. Eppure, il dibattito sul femminicidio oggi ci costringe a riprendere la riflessione proprio sui principali nodi simbolici di quella legge.  

    Penso, in particolare, alla definizione del reato di violenza sessuale come reato «contro la persona». Obiettivamente un risultato un po’ tardivo, che avrebbe potuto essere raggiunto almeno mezzo secolo prima. Il che giustifica, in qualche misura, l’insofferenza per ogni celebrazione di una ‘conquista’ che arriva per ultima, alla fine del secolo della rivoluzione femminile.   

    Tuttavia, per quanto tardiva, la nuova collocazione del reato serve a ratificare il definitivo superamento dal punto di vista giuridico di un’atavica concezione del corpo della donna come «luogo pubblico» (Duden, 1994), come arena sulla quale si misurano valori altri (l’onore, la morale, ecc.) e conflitti tra altri (il conflitto intermaschile per il ‘possesso’ della donna; il conflitto tra nucleo familiare e mondo esterno, ecc.).

    La definizione della donna come “persona” è un passaggio ineludibile per il riconoscimento della sua libertà sessuale. Persona, dal punto di vista giuridico, significa soggetto e non oggetto di diritti.  

    Persona è, certamente, concetto neutro, asessuato. Ma la sua ‘neutralità’ è funzionale a garantire l’estromissione dall’ordinamento giuridico di valutazioni basate sul genere quando si deve decidere sul grado di libertà sessuale e sulle modalità di esercizio di tale libertà (valutazioni che sino ad allora penalizzavano solo le donne).

    In altri termini, la legge del 1996 fonda la libertà femminile sul principio di eguaglianza: una libertà che non soggiace a limiti derivanti dall’essere donna. È estesa, come per qualunque altra «persona», a tutta la propria sfera giuridica, inclusa la disponibilità del proprio corpo. 

    Ma sarebbe un errore considerarla una normativa ‘neutra’, volta a cancellare la differenza di genere: la differenza è nominata ed esplicitata in nome di una tutela rafforzata del diritto all’autodeterminazione delle donne.

    Sancire per legge il superamento della soggezione passiva della donna all’altrui desiderio, implica sancire la trasformazione dei rapporti tra i generi in un rapporto fondato sulla volontà di entrambi: la trasformazione in un rapporto ‘condiviso’.  Da quel momento in poi ogni violazione del principio della condivisione viene rimesso nelle mani delle donne e degli uomini concreti.

    Riscrivere le norme in materia di libertà sessuale è, dunque, operazione estremamente delicata. Occorre, sempre, tener ben presente che l’intervento  repressivo – fuori dai casi eccezionali e patologici – può compromettere la libertà di entrambi i soggetti del rapporto. A partire dalla libertà della donna stessa.

    Non bisogna mai buttare il bambino con l’acqua sporca: prima di rinunciare alla definizione di donna come «persona», nei casi in cui sia vittima di un reato, e di ritornare ad una considerazione «speciale» delle offese verso la donna (come avverrebbe se si adottasse la definizione giuridica di femmincidio), bisogna chiedersi se questa scelta ci assicura davvero maggiore libertà.

    I dati sulla persistenza del fenomeno della violenza di genere non autorizzano a dire che la legge del 1996 non abbia “funzionato”. Sarebbe come dire che le norme sul furto o sulla rapina necessitano di essere riviste continuamente, perché – com’è noto – furti e rapine hanno una consistenza elevata e talora crescente.

    La persistenza del fenomeno avvalora, semmai, la tesi di quante denunciano i limiti di una risposta esclusivamente repressiva. È bene sapere che si tratta di limiti tipici del diritto penale: una branca del diritto pensata negli ordinamenti contemporanei – fondati sulla libertà individuale - per reprimere solo i comportamenti estremi, patologici.

    Ma i nostri ordinamenti non hanno a disposizione solo il diritto penale. Possono far leva su una pluralità di strumenti. Hanno a disposizione una complessa tastiera sulla quale si possono comporre strategie sofisticate di contrasto dei fenomeni sociali che possono compromettere i principi basilari della nostra civiltà. 

    All’indomani della legge del ’96 era già chiara ed evidente la necessità che – risolto il problema della configurazione penalistica della violenza di genere -  occorresse andare oltre. Occorreva varare «un’ampia strategia di contrasto» che avrebbe dovuto mettere in sinergia i diversi attori impegnati in questo delicatissimo campo: dalle autonomie locali alle ASL, dalle scuole alle associazioni, dai centri antiviolenza alle forze dell’ordine. Una strategia che già allora si riteneva non potesse limitarsi ad individuare azioni e a fornire indicazioni, ma dovesse anche offrire «risorse a tutte/i coloro che sono impegnati o vogliono impegnarsi contro la violenza» (Tola, 1998).

    Anche allora si pensò ad un Piano d’azione nazionale contro la violenza sulle donne. L’auspicio è che, malgrado non si sia provveduto per decreto legge ad individuare le risorse necessarie per avviare il nuovo progetto di Piano, sorga spontanea dal lavoro di consultazione che il Ministro per le pari opportunità è tenuto ad avviare la consapevolezza che per intervenire con efficacia non basta la buona volontà. 

    Bibliografia

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    Note

    [1] ISTAT, Indagine multiscopo su “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006”, in https://www.istat.it/it/archivio/34552

    [2] Il termine “strage” è utilizzato espressamente da Riccardo Iacona, che al tema ha dedicato molte energie. Cfr. R. Iacona, Se questi sono gli uomini. Italia 2012. La strage delle donne, Chiarelettere, 2012.

    [3] Sull’origine e sul significato della parola femminicidio, v. Barbara Spinelli, Perché si chiama femminicidio, in https://27esimaora.corriere.it/articolo/perche-si-chiama-femminicidio-2/

    [4] È la tesi che affiora in molti contributi, soprattutto maschili. Si veda, ad esempio, l’articolo apparso questa estate sul Corriere della sera di Beppe Severgnini, Noi maschi dovremmo occuparci di più del femmicidio, ora in https://27esimaora.corriere.it/articolo/noi-maschi-dovremmo-occuparci-di-piu-del-femmicidio/

    [5] È sufficiente la rassegna stampa reperibile sul sito: https://www.senonoraquando.eu/?tag=femminicidio

    [6] Per una ricognizione accurata delle teorie femministe del diritto, D. Morondo Taramundi, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto, ES, Pesaro, 2004. 

     



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