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  OSSERVATORIO PROCESSI COMUNICATIVI
WWW.ASSOCIAZIONE.ANALISIQUALITATIVA.COM

E-mail: associazione@analisiqualitativa.com


Osservatorio Processi Comunicativi
Associazione Culturale Scientifica

via Pietro Mascagni n.20 - 95131 Catania (Italie)
Telephone Fax:  +39 095 531729




STATUTO SOCIALE  
   
Art.1 Denominazione e Sede
1. E' costituita a tempo indeterminato l’Associazione Culturale Scientifica denominata "OSSERVATORIO DEI PROCESSI COMUNICATIVI". Essa ha sede in Catania via Pietro Mascagni n.20 con facoltà di istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.
3. L’associazione non ha scopo di lucro.

Art.2 Oggetto e Scopo
1. L’Associazione si ripropone di dare impulso e contribuire con la propria attività alla produzione di un insieme complessivo di conoscenze e di pratiche nell’ambito degli approcci e delle metodologie qualitative, caratterizzandosi come uno strumento d’approfondimento e perfezionamento nell’ambito delle scienze umane e sociali.
2. L’Associazione sostiene una concezione della donna e dell’uomo nella quale la loro storia e la loro cultura divengono degli elementi esplicativi della società; favorisce una lettura transdisciplinare e comprendente del reale, collegata ad una socio antropologia dell’immaginario che coniughi teoria e pratica, approcci teorici e analisi empiriche; sostiene una concezione dell’intervento professionale, della ricerca sociale e della formazione, dell’analisi e dell’intervento nei contesti sociali e culturali, come osservazione, interpretazione critica e cambiamento partecipato alla vita quotidiana.
3. L’Associazione promuove iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, finalizzate alla promozione umana e per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
4. L’Associazione intende proporsi, inoltre, come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati.

Art.3 Attività Sociali
1. L’Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti attività principali:
- ricerca sociale realizzata in modo autonomo o in collaborazione con altre realtà istituzionali nazionali e internazionali;
- progettare, coordinare e realizzare attività di tipo formativo e aggiornamento professionale rivolte ad adulti, a persone svantaggiate e in difficoltà;
- progettare, coordinare e svolgere attività di formazione e consulenza in presenza ed a distanza;
- organizzare convegni, congressi, conferenze, seminari, tavole rotonde;
- organizzare e/o sostenere altre manifestazioni, mostre, esposizioni e incontri nazionali e internazionali;
- pianificare iniziative e scambi culturali e professionali con realtà nazionali e internazionali;
- promuovere con premi e borse di studio attività di ricerca inerenti allo scopo sociale;
- progettare e coordinare studi e ricerche anche in collaborazione con Istituti ed Enti operanti nel settore;
- promuovere e realizzare attività di carattere editoriale, redazione e pubblicazioni su supporto cartaceo ed elettronico, inerenti agli scopi sociali, di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
- attività di supporto editoriale, informativo e divulgativo, a favore di Enti e Istituzioni del settore pubblico e privato;
- progettazione gestione/consulenza di archivi cartacei, elettronici, audiovisivi, media-teche e altro assimilabile per il trattamento, la gestione del materiale documentario e la realizzazione di prodotti editoriali di vario genere;
- fornire agli studiosi ed ai cultori del settore di riferimento, servizi culturali e scientifici utili alla ricerca;
- progettare, realizzare e gestire siti web e media digitali inerenti allo scopo sociale;
- costituire rapporti di collaborazione e collegamenti con analoghe Associazioni italiane ed estere;
- gestire e possedere impianti di tipo culturale e scientifico, sia immobile che mobile;
- porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali;
- l’Associazione potrà inoltre promuovere o partecipare ad altre iniziative non comprese tra quelle elencate sopra, purché siano necessarie o utili per il conseguimento dei suoi scopi statutari.
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere tutte quelle attività utili a promuovere e/o comunque raggiungere gli scopi sociali e potrà stipulare convenzioni con Enti, pubblici e privati, potrà aderire o associarsi ad associazioni similari e complementari, aderire a federazioni e godere di contributi e finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

Art.4 Aderenti
1. Sono aderenti all’Associazione tutti coloro i quali, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo ed i soci verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa prevista e stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.
3. I Soci che costituiscono l’associazione vengono distinti in:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Straordinari;
- Soci Collaboratori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.
4. I Soci Fondatori sono coloro che hanno elaborato il presente Statuto, essi partecipano con diritto di voto a tutte le riunioni dei vari Organismi Istituzionali, esercitano il loro controllo su tutti gli atti scientifici ed amministrativi dell’Associazione, non decadono mai dalla loro qualifica di Soci Fondatori, si riservano il diritto di sciogliere l’Associazione previa convocazione di una apposita Assemblea Straordinaria degli Iscritti.
5. I Soci Ordinari entrano a far parte con diritto di voto dell’Assemblea Generale degli Iscritti e possono accedere dopo votazione alle cariche direttive e sociali.
6. I Soci Straordinari sono persone fisiche che partecipano alle attività dell’Associazione e all’Assemblea Generale degli Iscritti ma non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche direttive e sociali.
7. I Soci Collaboratori possono essere sia persone fisiche che giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni culturali, aziende commerciali ed industriali, rappresentati nell’ambito dell’Associazione da un loro delegato che partecipa all’Assemblea Generale degli Iscritti ma non ha diritto di voto e non può essere eletto alle cariche direttive dell’Associazione.
8. I Soci Sostenitori sono quanti, persone fisiche, Centri, Servizi o Enti pubblici e privati, desiderano contribuire economicamente alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, partecipano all’Assemblea Generale degli Iscritti ma non hanno diritto di vote e non possono essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione.
9. I Soci Onorari sono studiosi, professionisti e cultori che si siano distinti con pubblicazioni, iniziative di particolare interesse a favore dell’Associazione e che siano dichiarati tali dal Comitato Direttivo, partecipano all’Assemblea Generale degli Iscritti ma non hanno diritto di vote e non possono essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione.
10. L’ammissione a Socio Ordinario, Straordinario, Collaboratore e Sostenitore, viene deliberata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione all’Assemblea Generale degli Iscritti.
11. Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Comitato Direttivo; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri (o del Collegio Arbitrale) il quale decide in via definitiva.

Art.5 Diritti e Obblighi degli Aderenti
1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’Associazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.6 Organi
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale degli Iscritti;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- i Comitati Scientifici.

Art.7 Assemblea Generale degli Iscritti
1. L’Assemblea Generale degli Iscritti è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente o in caso di impossibilità dal Vice-Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio.
5. E’ esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, (ove se ne preveda la costituzione);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, (ove se ne preveda la costituzione);
- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.

Art.8 Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri scelti fra i soci che si siano candidati.
2. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni.
4. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- gestione delle attività sociali, culturali e scientifiche, e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- costituire gruppi di studio, comitati scientifici e di ricerca, e relativa divulgazione dei loro atti;
- deliberazioni su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente;
- nominare il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.9 Presidente
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea Generale degli Iscritti e del Comitato Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal componente del Comitato Direttivo più anziano di età.

Art.10 Poteri del Presidente
1. Al Presidente, anche nel caso di nomina del Comitato Direttivo, sono attribuiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, tra i quali:
- la rappresentanza esterna con potere di firma dinanzi all’Amministrazione finanziaria, a quelle previdenziali, assicurative e contributive, e dinanzi ai terzi in genere;
- il potere di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari e similari, senza necessità di ulteriore mandato assembleare;
- il potere di riscuotere e pagare, di assumere e rimettere impegni, di firmare contratti, di aderire e proporre transazioni e rinunzie;
- di instaurare controversi legali.
Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, non specificatamente elencati, sarà cura del Presidente richiedere apposito mandato ad agire all’Assemblea degli associati, fatto salvo il compimento delle attività non rinviabili.

Art.11 Vice-Presidente
1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

Art.12 Segretario-Tesoriere
1. Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all’organo. In caso di sua momentanea assenza può essere sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente.
2. Il Tesoriere ha il compito di tenere le scritture contabili in ordine cronologico e stilare il bilancio consuntivo dell’anno solare di quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo Statuto. Coordina le iniziative per il reperimento di fondi. Ha l’obbligo di presentare, dietro esplicita richiesta dei Consiglieri e nell’ambito delle riunioni del Consiglio o delle assemblee, la situazione contabile aggiornata.

Art.13 Comitati Scientifici
1. I membri dei Comitati Scientifici sono nominati tra i vari organi dell’Associazione ed i Soci che la costituiscono dal Comitato Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Presiedono all’ambito specifico delle attività sociali, culturali e scientifiche che sono state individuate e promosse dall’associazione.

Art.14 Collegio dei Probiviri (ove se ne preveda la costituzione)
(in alternativa con il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 14/bis)
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.14/bis Collegio Arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Catania il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.15 Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne preveda la costituzione)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.16 Gratuità Cariche
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.17 Patrimonio Sociale
1. Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- le eccedenze degli esercizi annuali.
2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario-Tesoriere.
4. Il Patrimonio è indivisibile e pertanto i Soci non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

Art.18 Finanziamento dell'Associazione
1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell’Unione Europea e organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrate.

Art.19 Quota Sociale
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Comitato Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.20 Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
4. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.21 Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad una organizzazione senza scopo di lucro operante in analogo settore.

Art.22 Norma di Salvaguardia
1. Per quanto non contemplato dal presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite del Codice Civile e dalla normativa vigente.
   

 
 
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