Art.1
Denominazione e Sede
1. E' costituita
a tempo indeterminato l’Associazione
Culturale Scientifica denominata
"OSSERVATORIO DEI PROCESSI COMUNICATIVI".
Essa ha sede in Catania via Pietro
Mascagni n.20 con facoltà di istituire
sedi secondarie in Italia ed all’estero.
2. I contenuti
e la struttura dell'associazione
sono democratici.
3. L’associazione
non ha scopo di lucro.
Art.2 Oggetto e Scopo
1. L’Associazione
si ripropone di dare impulso e contribuire
con la propria attività alla produzione
di un insieme complessivo di conoscenze
e di pratiche nell’ambito degli
approcci e delle metodologie qualitative,
caratterizzandosi come uno strumento
d’approfondimento e perfezionamento
nell’ambito delle scienze umane
e sociali.
2. L’Associazione
sostiene una concezione della donna
e dell’uomo nella quale la loro
storia e la loro cultura divengono
degli elementi esplicativi della
società; favorisce una lettura transdisciplinare
e comprendente del reale, collegata
ad una socio antropologia dell’immaginario
che coniughi teoria e pratica, approcci
teorici e analisi empiriche; sostiene
una concezione dell’intervento professionale,
della ricerca sociale e della formazione,
dell’analisi e dell’intervento nei
contesti sociali e culturali, come
osservazione, interpretazione critica
e cambiamento partecipato alla vita
quotidiana.
3. L’Associazione
promuove iniziative di carattere
sociale, culturale, scientifico,
finalizzate alla promozione umana
e per l’esclusivo soddisfacimento
di interessi collettivi.
4. L’Associazione
intende proporsi, inoltre, come
specifico punto di riferimento e/o
come struttura di servizio per aziende,
imprese, università e in genere
per enti pubblici e privati.
Art.3 Attività Sociali
1. L’Associazione
si propone di raggiungere i suoi
fini attraverso le seguenti attività
principali:
- ricerca sociale realizzata in modo autonomo o in collaborazione con altre realtà istituzionali nazionali e internazionali;
- progettare, coordinare e realizzare attività di tipo formativo e aggiornamento professionale rivolte ad adulti, a persone svantaggiate e in difficoltà;
- progettare, coordinare e svolgere attività di formazione e consulenza in presenza ed a distanza;
- organizzare convegni, congressi, conferenze, seminari, tavole rotonde;
- organizzare e/o sostenere altre manifestazioni, mostre, esposizioni e incontri nazionali e internazionali;
- pianificare iniziative e scambi culturali e professionali con realtà nazionali e internazionali;
- promuovere con premi e borse di studio attività di ricerca inerenti allo scopo sociale;
- progettare e coordinare studi e ricerche anche in collaborazione con Istituti ed Enti operanti nel settore;
- promuovere e realizzare attività di carattere editoriale, redazione e pubblicazioni su supporto cartaceo ed elettronico, inerenti agli scopi sociali, di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
- attività di supporto editoriale, informativo e divulgativo, a favore di Enti e Istituzioni del settore pubblico e privato;
- progettazione gestione/consulenza di archivi cartacei, elettronici, audiovisivi, media-teche e altro assimilabile per il trattamento, la gestione del materiale documentario e la realizzazione di prodotti editoriali di vario genere;
- fornire agli studiosi ed ai cultori del settore di riferimento, servizi culturali e scientifici utili alla ricerca;
- progettare, realizzare e gestire siti web e media digitali inerenti allo scopo sociale;
- costituire rapporti di collaborazione e collegamenti con analoghe Associazioni italiane ed estere;
- gestire e possedere impianti di tipo culturale e scientifico, sia immobile che mobile;
- porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali;
- l’Associazione potrà inoltre promuovere o partecipare ad altre iniziative non comprese tra quelle elencate sopra, purché siano necessarie o utili per il conseguimento dei suoi scopi statutari.
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere
tutte quelle attività utili a promuovere
e/o comunque raggiungere gli scopi
sociali e potrà stipulare convenzioni
con Enti, pubblici e privati, potrà
aderire o associarsi ad associazioni
similari e complementari, aderire
a federazioni e godere di contributi
e finanziamenti pubblici e privati
per lo svolgimento delle attività
sociali.
Art.4 Aderenti
1. Sono aderenti
all’Associazione tutti coloro i
quali, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, sottoscrivono
il presente statuto e quelli che
ne fanno richiesta e la cui domanda
di adesione è accolta dal Comitato
Direttivo.
2. Nella domanda
di adesione l’aspirante aderente
dichiara di accettare senza riserve
lo statuto dell’Associazione. L’iscrizione
decorre dalla data di delibera del
Comitato Direttivo ed i soci verseranno
all’atto dell’ammissione la quota
associativa prevista e stabilita
annualmente dal Comitato Direttivo.
3. I Soci che costituiscono
l’associazione vengono distinti
in:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Straordinari;
- Soci Collaboratori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.
4. I Soci Fondatori
sono coloro che hanno elaborato
il presente Statuto, essi partecipano
con diritto di voto a tutte le riunioni
dei vari Organismi Istituzionali,
esercitano il loro controllo su
tutti gli atti scientifici ed amministrativi
dell’Associazione, non decadono
mai dalla loro qualifica di Soci
Fondatori, si riservano il diritto
di sciogliere l’Associazione previa
convocazione di una apposita Assemblea
Straordinaria degli Iscritti.
5. I Soci Ordinari
entrano a far parte con diritto
di voto dell’Assemblea Generale
degli Iscritti e possono accedere
dopo votazione alle cariche direttive
e sociali.
6. I Soci Straordinari
sono persone fisiche che partecipano
alle attività dell’Associazione
e all’Assemblea Generale degli Iscritti
ma non hanno diritto di voto e non
possono accedere alle cariche direttive
e sociali.
7. I Soci Collaboratori
possono essere sia persone fisiche
che giuridiche, enti pubblici e
privati, associazioni culturali,
aziende commerciali ed industriali,
rappresentati nell’ambito dell’Associazione
da un loro delegato che partecipa
all’Assemblea Generale degli Iscritti
ma non ha diritto di voto e non
può essere eletto alle cariche direttive
dell’Associazione.
8. I Soci Sostenitori
sono quanti, persone fisiche, Centri,
Servizi o Enti pubblici e privati,
desiderano contribuire economicamente
alla realizzazione degli scopi dell’Associazione,
partecipano all’Assemblea Generale
degli Iscritti ma non hanno diritto
di vote e non possono essere eletti
alle cariche direttive dell’Associazione.
9. I Soci Onorari
sono studiosi, professionisti e
cultori che si siano distinti con
pubblicazioni, iniziative di particolare
interesse a favore dell’Associazione
e che siano dichiarati tali dal
Comitato Direttivo, partecipano
all’Assemblea Generale degli Iscritti
ma non hanno diritto di vote e non
possono essere eletti alle cariche
direttive dell’Associazione.
10. L’ammissione
a Socio Ordinario, Straordinario,
Collaboratore e Sostenitore, viene
deliberata dal Consiglio Direttivo
che ne dà comunicazione all’Assemblea
Generale degli Iscritti.
11. Gli aderenti
cessano di appartenere all’Associazione
per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Comitato Direttivo; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri (o del Collegio Arbitrale) il quale decide in via definitiva.
Art.5 Diritti e Obblighi
degli Aderenti
1. Gli aderenti
hanno diritto a partecipare alle
assemblee, a votare direttamente,
a svolgere il lavoro preventivamente
concordato e a recedere dall’appartenenza
all’Associazione.
2. Gli aderenti
sono tenuti a rispettare le norme
del presente statuto, a pagare le
quote sociali e i contributi nell’ammontare
fissato dal Comitato Direttivo e
a prestare il lavoro preventivamente
concordato.
Art.6 Organi
1. Sono organi
dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale degli Iscritti;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- i Comitati Scientifici.
Art.7 Assemblea Generale
degli Iscritti
1. L’Assemblea
Generale degli Iscritti è costituita
da tutti gli aderenti all’Associazione.
2. Essa è presieduta
dal Presidente o in caso di impossibilità
dal Vice-Presidente ed è convocata
dal Presidente stesso, in via ordinaria
una volta all’anno e in via straordinaria
ogni qual volta il Presidente lo
ritenga necessario, con almeno 15
giorni di preavviso.
3. La convocazione
può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo degli aderenti;
in tal caso il Presidente deve provvedere
alla convocazione entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta
e l’Assemblea deve essere tenuta
entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione
l’Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno
degli aderenti, presenti in proprio.
In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero
degli aderenti presenti, in proprio.
5. E’ esclusa la
possibilità di esprimere il voto
mediante delega.
6. Le deliberazioni
dell’Assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
7. Le delibere
assembleari, sia in sede ordinaria
che straordinaria, prese in conformità
al presente statuto obbligano tutti
i soci anche se assenti, dissenzienti
o astenuti dal voto.
8. L'assemblea
ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, (ove se ne preveda la costituzione);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, (ove se ne preveda la costituzione);
- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.
Art.8 Comitato Direttivo
1. Il Comitato
Direttivo è eletto dall’Assemblea
ed è composto da tre membri scelti
fra i soci che si siano candidati.
2. Il Comitato
Direttivo si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno ogni tre
mesi e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione
deve avvenire entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione
sia valida, occorre un preavviso
di almeno 12 giorni.
4. Il Comitato
Direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- gestione delle attività sociali, culturali e scientifiche, e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- costituire gruppi di studio, comitati scientifici e di ricerca, e relativa divulgazione dei loro atti;
- deliberazioni su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente;
- nominare il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art.9 Presidente
1. Il Presidente,
che è anche Presidente dell’Assemblea
Generale degli Iscritti e del Comitato
Direttivo, è eletto da quest’ultimo
nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Il Presidente
rappresenta legalmente l’Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea
e del Comitato Direttivo.
3. In caso di necessità
e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del comitato, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione
successiva.
4. In caso di assenza,
di impedimento o di cessazione,
le relative funzioni sono svolte
dal Vice-Presidente o dal componente
del Comitato Direttivo più anziano
di età.
Art.10 Poteri del Presidente
1. Al Presidente,
anche nel caso di nomina del Comitato
Direttivo, sono attribuiti i più
ampi poteri di gestione ordinaria
e straordinaria, tra i quali:
- la rappresentanza esterna con potere di firma dinanzi all’Amministrazione finanziaria, a quelle previdenziali, assicurative e contributive, e dinanzi ai terzi in genere;
- il potere di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari e similari, senza necessità di ulteriore mandato assembleare;
- il potere di riscuotere e pagare, di assumere e rimettere impegni, di firmare contratti, di aderire e proporre transazioni e rinunzie;
- di instaurare controversi legali.
Per gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, non specificatamente
elencati, sarà cura del Presidente
richiedere apposito mandato ad agire
all’Assemblea degli associati, fatto
salvo il compimento delle attività
non rinviabili.
Art.11 Vice-Presidente
1. Il Vice-Presidente
sostituisce il Presidente in sua
assenza e lo coadiuva nello svolgimento
delle sue funzioni.
Art.12 Segretario-Tesoriere
1. Il Segretario
cura la redazione e la successiva
tenuta degli atti redatti dall’Assemblea
e del Consiglio Direttivo, assolvendo
così a funzioni amministrative interne
all’organo. In caso di sua momentanea
assenza può essere sostituito da
un Consigliere nominato dal Presidente.
2. Il Tesoriere
ha il compito di tenere le scritture
contabili in ordine cronologico
e stilare il bilancio consuntivo
dell’anno solare di quanto stabilito
dalla normativa vigente e da questo
Statuto. Coordina le iniziative
per il reperimento di fondi. Ha
l’obbligo di presentare, dietro
esplicita richiesta dei Consiglieri
e nell’ambito delle riunioni del
Consiglio o delle assemblee, la
situazione contabile aggiornata.
Art.13 Comitati Scientifici
1. I membri dei
Comitati Scientifici sono nominati
tra i vari organi dell’Associazione
ed i Soci che la costituiscono dal
Comitato Direttivo, durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Presiedono
all’ambito specifico delle attività
sociali, culturali e scientifiche
che sono state individuate e promosse
dall’associazione.
Art.14 Collegio dei Probiviri
(ove se ne preveda la costituzione)
(in alternativa con il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 14/bis)
1. Il Collegio
dei Probiviri è costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti
eletti dall’Assemblea. Esso elegge
nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio
ha il compito di esaminare tutte
le controversie tra gli aderenti,
tra questi e l'organizzazione o
i suoi organi, tra i membri degli
organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica
ex bono et aequo senza formalità
di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
Art.14/bis Collegio Arbitrale
1. Qualsiasi controversia
dovesse sorgere per l’interpretazione
e l’esecuzione del presente statuto
tra gli organi, tra gli organi e
i Soci ovvero tra i Soci, deve essere
devoluta alla determinazione inappellabile
di un collegio arbitrale formato
da tre arbitri amichevoli compositori,
i quali giudicheranno "ex bono ed
aequo" senza formalità di procedura,
salvo contraddittorio, entro 60
giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione
avrà effetto di accordo direttamente
raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri
sono nominati uno da ciascuna delle
parti ed il terzo dai primi due
o, in difetto di accordo, dal presidente
della Corte d'appello di Catania
il quale nominerà anche l’arbitro
per la parte che non vi avesse provveduto.
Art.15 Collegio dei Revisori
dei Conti (ove se ne preveda
la costituzione)
1. Il Collegio
dei Revisori dei Conti è costituito
da tre componenti effettivi e da
due supplenti eletti dall’Assemblea.
Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio
esercita i poteri e le funzioni
previsti dagli articoli 2403 e seguenti
del codice civile.
3. Esso agisce
di propria iniziativa, su richiesta
di uno degli organi oppure su segnalazione
anche di un solo aderente fatta
per iscritto e firmata.
4. Il collegio
riferisce annualmente all’Assemblea
con relazione scritta, firmata e
distribuita a tutti gli aderenti.
Art.16 Gratuità Cariche
1. Tutte le cariche
sociali sono gratuite. Esse hanno
la durata di tre anni e possono
essere riconfermate.
2. Le sostituzioni
e le cooptazioni effettuate nel
corso del triennio decadono allo
scadere del triennio medesimo.
Art.17 Patrimonio Sociale
1. Il Patrimonio
Sociale dell’Associazione è costituito
da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- le eccedenze degli esercizi annuali.
2. I fondi sono
depositati presso l’Istituto di
credito stabilito dal Comitato Direttivo.
3. Ogni operazione
finanziaria è disposta con firme
congiunte del Presidente e del Segretario-Tesoriere.
4. Il Patrimonio
è indivisibile e pertanto i Soci
non ne possono chiedere la divisione
né pretendere la propria quota.
Art.18 Finanziamento dell'Associazione
1. Le spese occorrenti
per il funzionamento dell’Associazione
sono coperte dalle seguenti entrate:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell’Unione Europea e organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrate.
Art.19 Quota Sociale
1. La quota associativa
a carico degli aderenti è fissata
dal Comitato Direttivo. Essa è annuale,
non è frazionabile né ripetibile
in caso di recesso o di perdita
della qualità di aderente.
2. Gli aderenti
non in regola con il pagamento delle
quote sociali non possono partecipare
alle riunioni dell’Assemblea né
prendere parte alle attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art.20 Bilancio
1. Ogni anno devono
essere redatti, a cura del Comitato
Direttivo i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea che deciderà a maggioranza
di voti.
2. Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni,
i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio
deve coincidere con l’anno solare.
4. E’ fatto divieto
distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, a meno
che la destinazione o distribuzione
non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
Art.21 Scioglimento
1. Lo scioglimento
dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea
che provvederà alla nomina di uno
o più liquidatori. L’eventuale patrimonio
esistente sarà devoluto ad una organizzazione
senza scopo di lucro operante in
analogo settore.
Art.22 Norma di Salvaguardia
1. Per quanto non
contemplato dal presente statuto,
trovano applicazione le norme stabilite
del Codice Civile e dalla normativa
vigente. |